Centro di prima accoglienza
I centri di prima accoglienza (sigla CPA) sono strutture adibite in Italia ad ospitare minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento, fino all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo o di convalida di espulsione dello straniero, che deve celebrarsi entro 96 ore dal fermo. In base all'art.9 del DPR del 22 settembre 1988[1], tali centri devono garantire la custodia dei minorenni senza configurarsi come strutture penitenziarie.
I CPA: strutture e compiti
[modifica | modifica wikitesto]Il CPA è una struttura che dipende dal Centro di Giustizia Minorile dove i corpi di polizia, su disposizione della Procura della Repubblica Minorile, accompagnano i minori che verranno ospitati fino all'udienza davanti al Gip (giudice per le indagini preliminari).
Scopi principali dei Centri di Prima Accoglienza sono:
- fornire i primi elementi di conoscenza dei minori all'autorità giudiziaria procedente;
- svolgere attività di sostegno e chiarificazione nel confronto dei minori;
- collaborare con gli altri servizi minorili;
- instaurare contatti immediati con le famiglie.
Scopi principali dei Centri di Prima Accoglienza nei confronti dei minori sono:
- indurre il minore alla riflessione sul reato commesso;
- spingere il minore a relazionarsi in maniera adeguata con gli altri;
- sollecitare il minore ad assumersi le proprie responsabilità rispetto alle proprie azioni;
- assistenza in sede di convalida e giudizio.
Il lavoro dei CPA mira ad una mediazione giudiziaria con le varie autorità al fine di fornire i primi elementi di conoscenza del minore relativamente al proprio contesto familiare, personale e sociale.
Nel caso in cui ci si trovi davanti a casi in cui siano coinvolti minori stranieri, dei quali spesso è difficile l'identificazione, in base all'art. 349 del CPP, la polizia giudiziaria provvede all'identificazione attraverso rilievi antropometrici (ad esempio, una radiografia del polso per accertare l'età) e rilievi segnaletici di carattere descrittivo, fotografico e dattiloscopico. Tutti questi dati contribuiscono all'elaborazione di un modulo denominato "cartellino segnaletico", unico documento relativo alla personalità del minore straniero.
Il CPA nell'iter processuale del minore
[modifica | modifica wikitesto]Il minore macchiatosi di reato ha il suo primo contatto nell'ambito del sistema giudiziario coi servizi non specializzati della Polizia giudiziaria, amministrativa o di sicurezza tra i quali il servizio "radio mobile" dei Carabinieri e l'"Ufficio Prevenzione Generale" della Polizia. Il primo impatto del minore con la giustizia è stato oggetto di attenzione già nel 1975 da parte dell'ONU prevedendo all'art.10 comma 3 che i contatti tra le Forze dell'Ordine e il minore colpevole di reato devono avvenire nel rispetto del suo stato giuridico, evitando di nuocergli e tenendo sempre conto delle circostanze del caso. Infatti il contatto iniziale è fondamentale perché influenza l'atteggiamento del minore verso la società e lo Stato. Il successo di ogni intervento dipende molto da questi primi approcci, per cui si raccomanda benevolenza e fermezza. Oggi l'art.20 D.Lgs. 272/1989 prevede che l'operatore di polizia deve:
- evitare l'uso di strumenti di coercizione fisica salvo in caso di necessità per ragioni di sicurezza;
- trattenere i minorenni in locali separati da quelli che ospitano i maggiorenni già arrestati o fermati;
- adottare cautele al fine di proteggere il minore dalla curiosità del pubblico limitandone disagi, sofferenze materiali e psicologiche.
CPA attivi in Italia
[modifica | modifica wikitesto]- Ancona, via Giacomo Matteotti, 35
- Bari, via Petroni, 90
- Brescia, via Orzinuovi, 108
- Bologna, via del Pratello, 38/3
- Cagliari, località Supezzu Mannu
- Caltanissetta, via Turati, 47
- Castiglione Cosentino, contrada Spina
- Catania, via Franchetti, 62
- Catanzaro, via Paglia, 47
- Firenze, via degli Orti Oricellari, 20
- Genova, via Frugoni, 1
- Lampedusa
- L'Aquila, via Acquasanta, 1
- Lecce, via Monteroni, 43
- Messina, viale Europa,47
- Milano, via Spagliardi
- Napoli, viale Colli Aminei, 44
- Palermo, via Principe di Palagonia, 145
- Potenza, via Appia, 175/bis
- Reggio Calabria, via Marsala, 13
- Roma, via Agnelli, 15
- Salerno, largo San Tommaso d'Aquino
- Sassari, via Predda Niedda, 6/c
- Taranto, vico Sant'Agostino, 1
- Torino, corso Unione sovietica, 325
- Trento, via Madruzzo, 13
- Treviso, via S.Bona Nova, 5/C
- Trieste, via Besenghi, 27 (istituto femminile)
- Trieste, frazione Opicina, via di Conconello, 16 (istituto maschile)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 448