Direttore di rete
Nel panorama televisivo italiano, il direttore di rete si occupa di definire il palinsesto dei programmi da mandare in onda nella rete televisiva, e a volte anche l'ideazione e la realizzazione dei programmi stessi.[1]
Non equivale alla figura del direttore responsabile di un giornale. Sul direttore di un giornale infatti ricade la responsabilità di poter solitamente rispondere per omesso controllo nei casi di diffamazione.[2] In ambito televisivo, il direttore responsabile viene identificato per i telegiornali, mentre è diverso il caso per un canale televisivo nel suo insieme.
In Italia
[modifica | modifica wikitesto]La Riforma della RAI del 1975, nel definire la governance del servizio pubblico, stabiliva che spettasse ai direttori di rete l'ideazione e la realizzazione dei programmi da mandare in onda.[1] Stabiliva inoltre (art.13), che i vari settori produttivi dei programmi e dell'informazione, proponessero al direttore di rete i piani dei programmi da mandare in onda, e che questi a sua volta li rielaborasse in una proposta al direttore generale, con cui ne avrebbe "concordato i vari momenti di sviluppo e di attuazione". I direttori di rete erano considerati alle dirette dipendenze del direttore generale.[3][4] Tuttavia tale disposizione è stata abrogata dal decreto-legge 807 del 1984, il cosiddetto decreto Berlusconi-bis.[5]
Il direttore di rete è solitamente la persona "delegata al controllo della trasmissione", e in quanto tale, in base alla Legge Mammì (art. 30), può rispondere civilmente e penalmente nei casi di diffamazione e oscenità.[2][6]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b art. 13 della riforma Rai del 1975
- ^ a b Pezzella (2009) pp.368, 394-5
- ^ Caporale (2009) pp.66-7
- ^ [www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103@originale LEGGE 14 aprile 1975, n. 103], testo originario su Normattiva
- ^ Decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807 (in G.U. 06/12/1984, n.336), convertito, con modificazioni dalla L. 4 febbraio 1985, n. 10 (in G.U. 5/2/1985, n. 30), l'art. 9, comma 4, che dispone l'abrogazione dell'art. 13 della legge 103/1975
- ^ Art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, Disposizioni sulla stampa, Pene per la diffamazione.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Caporale, Marina (2009) Etica del buon giornalista e servizio pubblico radiotelevisivo cap. 2 in Gardini e Lalli (2009) Per un'etica dell'informazione e della comunicazione. Giornalismo, radiotelevisione, new media, comunicazione pubblica, pp.66-7
- Pezzella, Vincenzo (2009) La diffamazione: responsabilità penale e civile, pp.368, 394-5
- Legge Mammì, n. 223 del 1990, art. 30